In agricoltura è normale lavorare con macchine costruite prima del 1996, prive di marcatura CE. L'art. 70 comma 2 ammette il loro uso solo se conformi all'Allegato V, che impone tra l'altro la protezione degli elementi mobili di trasmissione e degli organi lavoratori per quanto tecnicamente possibile. Spesso l'adeguamento consiste in interventi semplici: un carter sulle catene di trasmissione, una cuffia sulla presa di forza, un riparo sulla cinghia dell'aspiratore, un fermo meccanico per il cassone ribaltabile.
L'art. 72 disciplina la circolazione delle attrezzature usate. Chi vende, noleggia o concede in uso una macchina costruita in assenza di disposizioni di recepimento delle direttive deve attestare, sotto la propria responsabilità, che è conforme all'Allegato V. Chi noleggia o concede in uso senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza; chi la riceve deve comunicare per iscritto i nominativi dei lavoratori incaricati, che devono essere formati.
Nelle campagne il prestito di macchine tra vicini o parenti avviene quasi sempre senza alcuna carta. È un punto su cui il RSPP deve insistere: un ranghinatore prestato con la protezione del cardano rotta trasferisce il rischio a chi lo usa, e in caso di infortunio entrambe le parti dovranno rispondere. Un modulo di consegna di una pagina, con data, stato della macchina, elenco delle protezioni presenti e firma di entrambe le parti, è uno strumento semplice ed efficace.