B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 6/50

Patentino e formazione sicurezza: due obblighi distinti

Il certificato di abilitazione è un titolo di settore che autorizza l'acquisto e l'impiego dei prodotti; non sostituisce la formazione dei lavoratori prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Un operaio agricolo che tratta il vigneto deve avere sia il patentino sia la formazione generale e specifica secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con la parte specifica calibrata sul rischio chimico effettivamente presente nella mansione.

Molti contenuti si sovrappongono, ad esempio lettura dell'etichetta e uso dei DPI, e un ente formativo può progettare percorsi coordinati per evitare doppioni inutili. Resta però necessario che la formazione sicurezza tratti gli aspetti specifici dell'azienda: dove è il deposito e chi ne ha le chiavi, quale procedura si segue per la miscelazione, quale cabina ha il trattore assegnato, quali DPI sono stati scelti dopo la valutazione, come si comunica un malessere durante il trattamento.

C'è poi l'addestramento, previsto dall'art. 77 per i DPI di terza categoria come i facciali filtranti e le tute di protezione chimica. Va svolto con prove pratiche di indossamento, controllo della tenuta del respiratore e svestizione corretta. Un errore tipico è considerare il patentino come prova sufficiente di addestramento: il corso regionale non conosce i dispositivi in dotazione all'azienda né il loro stato di manutenzione, e quindi non può sostituire la prova pratica in sede, da ripetere quando cambia il modello di respiratore.