Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, cioè microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. L'art. 268 classifica gli agenti in quattro gruppi in base a infettività, gravità della malattia, possibilità di propagazione e disponibilità di profilassi o terapie. L'Allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti classificati, mentre l'Allegato XLIV elenca, a titolo indicativo, le attività con possibile esposizione, tra cui quelle agricole e quelle a contatto con animali o prodotti di origine animale.
In agricoltura l'esposizione è quasi sempre non deliberata: nessuno usa volontariamente un microrganismo, ma il lavoro mette in contatto con suolo, acqua, vegetali, roditori, insetti, materiale organico in decomposizione. Per queste situazioni la valutazione dell'art. 271 resta obbligatoria, mentre alcune disposizioni pensate per l'uso deliberato, come la comunicazione all'organo di vigilanza, non si applicano nello stesso modo.
La valutazione deve individuare le fonti di contaminazione, le vie di trasmissione, cutanea con ferite, inalatoria, per puntura o morso, e le mansioni esposte. Le misure ruotano attorno all'igiene: acqua e sapone sempre disponibili, disinfettante per ferite, guanti adatti, indumenti da lavoro separati da quelli civili, vaccinazioni ove disponibili ai sensi dell'art. 279. Il contatto diretto con gli animali e le zoonosi sono approfonditi nel blocco dedicato alla zootecnia.