B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 39/50

Rumore: valori di azione e valori limite del Titolo VIII

Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 disciplina l'esposizione al rumore. L'art. 189 fissa tre soglie, espresse come livello di esposizione giornaliera riferito a otto ore e come pressione acustica di picco ponderata C. I valori inferiori di azione sono 80 dB(A) e 135 dB(C), i valori superiori di azione 85 dB(A) e 137 dB(C), i valori limite di esposizione 87 dB(A) e 140 dB(C). Per il confronto con il valore limite si tiene conto dell'attenuazione dei protettori auricolari, per le soglie di azione no.

Superati i valori inferiori, il datore di lavoro mette a disposizione i protettori, informa e forma i lavoratori, e la sorveglianza sanitaria è estesa a chi ne fa richiesta o quando il medico competente ne conferma l'opportunità. Superati i valori superiori, l'uso dei protettori diventa obbligatorio, le aree vanno delimitate e segnalate quando possibile, va elaborato un programma di misure tecniche e organizzative e la sorveglianza sanitaria è obbligatoria secondo l'art. 196.

Il decibel è una scala logaritmica: un aumento di 3 dB corrisponde al raddoppio dell'energia sonora, per cui passare da 85 a 88 dB(A) equivale, a parità di danno atteso, a dimezzare il tempo di esposizione tollerabile. Questo rende evidente perché pochi decibel di riduzione, ottenuti per esempio con una cabina ben chiusa, valgano molto più di quanto il numero suggerisca. Il danno uditivo da rumore è irreversibile e si sviluppa senza dolore nell'arco di anni.