Il Capo III del Titolo VIII distingue due tipi di esposizione. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio interessano chi impugna attrezzature portatili o comandi vibranti; le vibrazioni trasmesse al corpo intero arrivano attraverso il sedile o il pavimento a chi guida o sta in piedi su una piattaforma. Entrambe sono quantificate come accelerazione ponderata in frequenza, espressa in metri al secondo quadrato, normalizzata a un periodo di riferimento di otto ore, il valore A(8).
L'art. 201 stabilisce per il sistema mano braccio un valore d'azione giornaliero di 2,5 metri al secondo quadrato e un valore limite di 5, con un valore limite sui brevi periodi di 20. Per il corpo intero il valore d'azione è 0,5 metri al secondo quadrato e il valore limite 1,0, con un limite sui brevi periodi di 1,5. Il superamento del valore d'azione impone un programma di misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 203 e la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 204.
L'art. 205 consente di richiedere deroghe per le attività in cui l'esposizione è abitualmente inferiore ai valori d'azione ma può superare occasionalmente il valore limite, a condizione che la media su quaranta ore resti al di sotto di esso; si tratta di un istituto autorizzativo, non di un calcolo che l'azienda può applicare da sola. Un trattore che percorre carrarecce sconnesse o strade bianche a velocità sostenuta può avvicinarsi o superare il valore d'azione per il corpo intero già in poche ore.