B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 3/50

Le definizioni dell'art. 89 che cambiano gli obblighi

Molte incertezze operative si risolvono leggendo con attenzione l'articolo 89. Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nei lavori pubblici coincide con il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; è invece esecutrice l'impresa che realizza l'opera, o una sua parte, con personale e mezzi propri. Un'impresa può essere contemporaneamente affidataria ed esecutrice.

La definizione di uomini-giorno è decisiva: indica l'entità presunta del cantiere, data dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Da questo valore dipende, per esempio, l'obbligo di notifica preliminare.

L'articolo definisce inoltre il PSC, il POS, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione, e l'idoneità tecnico-professionale come possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare. Per il RSPP d'impresa è utile verificare sempre nel contratto quale ruolo la propria azienda ricopre: da affidataria gli obblighi di verifica sui subappaltatori sono molto più pesanti che da semplice esecutrice. Anche la nozione di cantiere va letta in senso funzionale: conta la natura del lavoro svolto, non la presenza di gru o baracche.