Il committente, o il responsabile dei lavori se nominato, deve attenersi ai principi generali di tutela dell'articolo 15 già nelle fasi di progettazione dell'opera, in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative e quando pianifica la durata delle varie fasi di lavoro, anche se si svolgono simultaneamente o in successione. Deve inoltre prendere in considerazione, nella fase di progettazione, i documenti redatti dal coordinatore: il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
Gli altri obblighi sono concreti: designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione quando previsto, comunicarne i nominativi alle imprese e ai lavoratori autonomi e riportarli nel cartello di cantiere, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, trasmettere la notifica preliminare e la documentazione richiesta all'amministrazione concedente il titolo abilitativo.
Chi immagina il committente come semplice soggetto pagante commette un errore che la giurisprudenza ha più volte censurato: egli risponde delle scelte organizzative di fondo, come i tempi imposti o l'affidamento a imprese prive di mezzi. In un'azienda manifatturiera che commissiona un ampliamento, il datore di lavoro è committente: il suo RSPP lo supporta nella verifica dei requisiti, nella scelta dei coordinatori e nella pianificazione di tempi compatibili con la produzione. Gli obblighi di verifica e di nomina restano del committente anche quando egli è un privato cittadino che ristruttura casa.