Il committente può incaricare un responsabile dei lavori, cioè un soggetto che svolge per suo conto i compiti attribuiti dal Titolo IV. Nei lavori pubblici questo ruolo è ricoperto dal responsabile unico del progetto previsto dal codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023. Nel privato può essere un tecnico esterno, un dirigente interno con adeguate competenze o il direttore dei lavori, purché l'incarico sia formalizzato e accompagnato dai poteri necessari.
L'articolo 93 chiarisce i limiti dell'esonero: il committente è liberato dalle responsabilità solo per gli adempimenti oggetto dell'incarico conferito al responsabile dei lavori. La designazione dei coordinatori, invece, non lo esonera dalla verifica degli adempimenti del CSE relativi al controllo dell'applicazione del PSC e alla verifica dell'idoneità dei POS. In altre parole, il committente non può dire «ho nominato il coordinatore, il resto non mi riguarda».
Nella pratica aziendale, il responsabile dei lavori viene spesso individuato nel responsabile tecnico o di manutenzione dello stabilimento. È una scelta valida se la nomina è scritta, accettata, specifica sull'opera e se la persona dispone di tempo e budget reali. Una delega generica o un nominativo inserito solo nel cartello di cantiere non trasferisce alcuna responsabilità e, in caso di infortunio, lascia scoperto il datore di lavoro committente. Conviene allegare alla nomina l'elenco dei compiti trasferiti, la durata dell'incarico e le risorse economiche assegnate, così da rendere verificabile la sua effettività.