Il comma 3 dell'articolo 90 impone di designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Il comma 4 stabilisce che, nello stesso caso, prima dell'affidamento dei lavori va designato il coordinatore per l'esecuzione, che deve essere in possesso dei requisiti dell'articolo 98. Il comma 5 estende l'obbligo di nomina del CSE anche quando, dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione viene affidata a una o più imprese ulteriori.
Il comma 11 prevede una semplificazione: nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione, che redige quindi anche PSC e fascicolo.
Il criterio da tenere a mente è la pluralità di imprese esecutrici, non il valore dell'opera. Un caso tipico: un'azienda affida il rifacimento di un piazzale a un'impresa stradale, che a sua volta subappalta la segnaletica orizzontale a una seconda ditta. Le imprese esecutrici sono due, quindi servono coordinatori, PSC e notifica. Anche l'elettricista chiamato a spostare un quadro durante lavori murari conta come impresa esecutrice se opera in cantiere su parti dell'opera. Nel dubbio sul numero di imprese che entreranno, la nomina anticipata dei coordinatori è la scelta prudente: designarli tardi lascia il cantiere senza PSC proprio nelle fasi di avvio.