Il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione devono possedere un titolo di studio tecnico, un'esperienza documentata nel settore delle costruzioni e un attestato di frequenza a un corso specifico. L'articolo 98 gradua l'esperienza in base al titolo: con laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali è richiesto almeno un anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; con laurea triennale nelle stesse classi gli anni diventano due; con diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico servono tre anni.
Il corso ha la durata minima di 120 ore, con i contenuti dell'Allegato XIV: una parte giuridica, una tecnica, una metodologico-organizzativa e una parte pratica dedicata alla redazione di PSC, POS e fascicolo, con verifica finale. L'aggiornamento è di 40 ore nel quinquennio; senza aggiornamento il coordinatore non può esercitare finché non lo completa.
Il RSPP non è automaticamente coordinatore: i due percorsi formativi sono distinti, anche se esistono riconoscimenti reciproci di crediti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 2025. Quando l'azienda committente sceglie un CSE, il RSPP dovrebbe richiedere copia dell'attestato e dell'ultimo aggiornamento, verificarne la data e controllare che il professionista abbia esperienza su cantieri di tipologia analoga, ad esempio interventi in impianti produttivi in esercizio. Le competenze andrebbero chieste anche sul campo: un colloquio sulle modalità dei sopralluoghi e sulla frequenza delle riunioni dice molto sul professionista.