L'articolo 92 assegna al CSE funzioni di alta vigilanza durante i lavori. Deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, assicurandone la coerenza con il PSC, e adeguare PSC e fascicolo all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando anche le proposte delle imprese.
Il CSE organizza inoltre la cooperazione e il coordinamento delle attività tra datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, e la loro reciproca informazione, e verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza.
Alta vigilanza non significa presenza continua né controllo di ogni singola operazione: il controllo quotidiano spetta ai preposti e ai datori di lavoro delle imprese. Significa però verifiche documentate, sopralluoghi con frequenza proporzionata alla complessità, verbali di coordinamento e riscontri scritti sulle non conformità. Il RSPP dell'impresa esecutrice deve aspettarsi richieste puntuali dal CSE e preparare la propria organizzazione a rispondere: chi riceve i verbali, chi chiude le azioni correttive, chi aggiorna il POS quando cambia una lavorazione. Utile anche concordare fin dall'inizio un canale unico di comunicazione, per esempio un indirizzo di posta dedicato al cantiere.