Le lettere e) ed f) dell'articolo 92 danno al CSE strumenti di intervento graduati. Di fronte a inosservanze delle imprese o dei lavoratori autonomi rispetto agli obblighi degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1 e alle prescrizioni del PSC, il coordinatore le contesta per iscritto agli interessati e le segnala al committente o al responsabile dei lavori, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Se il committente non adotta alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione, il CSE comunica l'inadempienza all'azienda sanitaria locale e all'Ispettorato territoriale del lavoro.
In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il CSE sospende personalmente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. È un potere immediato, che non richiede l'assenso del committente.
Esempio: durante un getto in copertura il coordinatore nota due operai che lavorano sul bordo senza parapetto né imbracatura. Ferma subito quella lavorazione, annota l'evento, chiede all'impresa il ripristino delle protezioni e consente la ripresa solo dopo averle verificate. Per il RSPP dell'impresa coinvolta, l'episodio va trattato come un mancato infortunio: analisi delle cause, verifica del ruolo del preposto e azioni correttive documentate. Il potere di sospensione diretta riguarda la singola lavorazione pericolosa, non l'intero cantiere, salvo che il pericolo coinvolga tutte le attività.