L'articolo 96 elenca gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa. Tra questi: adottare le misure conformi all'Allegato XIII sui servizi igienico-assistenziali, predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, curare la disposizione o l'accatastamento di materiali e attrezzature in modo da evitarne crollo o ribaltamento, proteggere i lavoratori dalle influenze atmosferiche, curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie, redigere il piano operativo di sicurezza.
Il comma 2 contiene una regola di grande rilievo pratico: l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento all'obbligo di valutazione dei rischi dell'articolo 17 e ad alcuni obblighi dell'articolo 18.
Ciò non elimina il DVR aziendale generale dell'impresa edile, che valuta i rischi delle sue attività tipiche, della sede, del magazzino e dei mezzi. Il POS è il documento che cala quella valutazione nel singolo cantiere. Il RSPP dovrebbe tenere allineati i due documenti, perché un POS che cita misure inesistenti nel DVR o mansioni non valutate rivela immediatamente un'organizzazione di facciata. Il POS va anche tenuto in cantiere, a disposizione di chi controlla e del preposto che deve applicarlo.