L'articolo 95 traduce i principi generali di prevenzione nel contesto del cantiere. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela e curano in particolare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, la determinazione delle vie o zone di spostamento o di circolazione, la movimentazione manuale dei carichi.
Seguono la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi, per eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza; la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare di quelli pericolosi; l'adeguamento della durata effettiva dei vari tipi di lavoro o fasi di lavoro in base all'evoluzione del cantiere; la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
L'ultima voce è rilevante quando il cantiere sorge dentro un sito produttivo attivo o vicino a una scuola: carrelli elevatori dello stabilimento, flussi di visitatori, orari di ingresso degli alunni diventano elementi da considerare nella pianificazione quotidiana, non solo nel PSC iniziale. Il cantiere ordinato non è estetica: materiali sparsi e cavi a terra sono tra le prime cause di inciampi, tagli e cadute in piano.