Il Titolo IV coinvolge i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in più passaggi. L'articolo 100 comma 4 prevede che i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettano a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'articolo 102 stabilisce che, prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulti il RLS e gli fornisca eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il rappresentante può formulare proposte al riguardo.
In edilizia, dove molte imprese sono piccole e prive di un RLS interno, il ruolo è spesso svolto dal rappresentante territoriale, l'RLST, designato attraverso il sistema degli organismi paritetici di settore, come gli enti bilaterali e le scuole edili con funzioni di sicurezza costituiti nelle varie province. Esiste anche la figura del rappresentante di sito produttivo per i contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, come i grandi cantieri o i porti.
Dal punto di vista documentale, il RSPP dovrebbe conservare la prova della consultazione: un verbale firmato dal RLS con la data di consegna del PSC e del POS e le eventuali osservazioni. In caso di ispezione, l'assenza di questa traccia è una delle carenze più facili da contestare e tra le più semplici da evitare. Nei cantieri con più imprese è utile anche un incontro congiunto tra RLS e RLST delle diverse aziende, previsto dagli accordi tra le parti sociali e verificato dal CSE.