B-SP3 Costruzioni · Blocco 2/4 (4–8 h) · Slide 4/50

L'obbligo di opere provvisionali oltre i 2 metri (artt. 112 e 122)

L'articolo 122 impone che nei lavori in quota oltre i 2 metri di altezza si adottino, seguendo lo sviluppo dei lavori, impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali, o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, conformemente al punto 2 dell'Allegato XVIII. La formula «seguendo lo sviluppo dei lavori» è decisiva: la protezione deve essere presente quando il rischio nasce, non quando il fabbricato è ormai al tetto.

L'articolo 112 chiede che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo, conservate in efficienza per tutta la durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di opere provvisionali di qualsiasi tipo occorre controllarli per eliminare quelli non ritenuti più idonei: un tubo piegato, un giunto con filetto spanato o una tavola fessurata vanno scartati, non rimessi in opera.

Per il RSPP dell'impresa questo si traduce in tre azioni concrete. La prima è pianificare nel POS, fase per fase, quale opera provvisionale protegge ogni lavorazione in quota. La seconda è prevedere un'area di deposito dove il materiale di ritorno da altri cantieri venga controllato prima del riutilizzo. La terza è verificare che nessuno, per guadagnare tempo, cominci a lavorare su un solaio o una copertura prima che le protezioni previste siano state montate. Anche la caduta di cose rientra nell'obbligo: un attrezzo che scivola da un impalcato senza fermapiede può colpire chi transita sotto, magari un lavoratore di un'altra impresa.