I ponteggi metallici fissi possono essere costruiti e impiegati solo se il fabbricante ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero del lavoro, prevista dall'articolo 131. L'autorizzazione viene rilasciata dopo l'esame della documentazione tecnica e delle prove di carico sugli elementi, ed è soggetta a rinnovo periodico per verificare che le condizioni che l'avevano giustificata siano ancora valide. Lo stesso articolo stabilisce che l'impiego dei ponteggi autorizzati è consentito a condizione che vengano rispettate le istruzioni e gli schemi indicati.
L'autorizzazione riguarda il sistema, non il singolo cantiere. Chi acquista o noleggia un ponteggio deve quindi ricevere copia dell'autorizzazione insieme al libretto, e deve poter dimostrare che gli elementi presenti in cantiere sono proprio quelli autorizzati. Il controllo si fa confrontando il marchio impresso sugli elementi con quello indicato nella documentazione.
Un caso tipico nelle verifiche ispettive riguarda imprese che acquistano ponteggi usati da aziende cessate: il materiale è integro, ma il libretto e l'autorizzazione sono andati persi. Senza documentazione non si può dimostrare a quale schema appartengano gli elementi, e il ponteggio non è utilizzabile se non previo progetto specifico e recupero dei documenti presso il fabbricante o il Ministero. Il RSPP, prima dell'acquisto di materiale usato, dovrebbe chiedere sempre l'intera documentazione tecnica.