L'articolo 133 prevede che i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli che non rientrano negli schemi tipo autorizzati, così come le opere provvisionali di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi, siano eretti in base a un progetto comprendente calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo. Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.
Nella pratica le situazioni più comuni che fanno scattare l'obbligo sono: facciate di edifici più alti di 20 metri; ponteggi con teli o reti di facciata non previsti dallo schema, che aumentano l'azione del vento; ponteggi con mensole a sbalzo o con travi di attraversamento per varchi carrabili; strutture di copertura provvisoria del tetto; montanti scaricati su balconi o su solai anziché a terra; ancoraggi ridotti per l'impossibilità di forare la facciata, come avviene sugli edifici vincolati.
Copia del progetto deve stare in cantiere insieme agli altri documenti. Un errore che il RSPP incontra spesso è il progetto redatto una volta per tutte e poi superato dalle modifiche: si aggiungono due campate, si sposta un ancoraggio per un nuovo infisso, si appende un cartellone pubblicitario. Ogni variazione rilevante rispetto al progetto va sottoposta allo stesso progettista o a un altro professionista abilitato, prima di essere eseguita e non a cose fatte. Il progettista definisce anche ancoraggi e carichi ammessi.