L'articolo 134 stabilisce che nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici fissi deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione: autorizzazione ministeriale, istruzioni e schemi del libretto e, quando necessario, il progetto. Se il ponteggio rientra negli schemi tipo, è richiesto comunque un disegno esecutivo, firmato dal responsabile del cantiere, che riporti la disposizione reale di montanti, impalcati, ancoraggi e accessi su quella specifica facciata. Le eventuali modifiche devono restare nell'ambito dello schema tipo che ha giustificato l'esenzione dal calcolo.
L'articolo 135 richiede che gli elementi dei ponteggi portino impresso, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile e indelebile, il marchio del fabbricante. Il marchio è la chiave che collega il pezzo all'autorizzazione: un telo che copre i telai o una spessa verniciatura non lo devono rendere illeggibile.
In un sopralluogo l'ASPP può verificare in pochi minuti la coerenza documentale: cartella in baracca con autorizzazione, libretto, disegno esecutivo o progetto, PiMUS e verbali delle verifiche; marchio leggibile su un campione di telai, basette e impalcati; corrispondenza tra il marchio e il nome del fabbricante riportato nell'autorizzazione. Una cartella incompleta è spesso il primo indizio di un ponteggio montato senza controllo tecnico. Il disegno esecutivo va aggiornato quando il ponteggio viene esteso a un nuovo fronte.