B-SP3 Costruzioni · Blocco 2/4 (4–8 h) · Slide 10/50

Il PiMUS e i contenuti dell'Allegato XXII

L'articolo 136 impone al datore di lavoro dell'impresa che monta il ponteggio di redigere, a mezzo di persona competente, il Piano di montaggio, uso e smontaggio, chiamato PiMUS, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Il piano deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

L'Allegato XXII ne indica i contenuti minimi: dati identificativi del luogo di lavoro e del datore di lavoro, nominativi del preposto e dei lavoratori addetti, identificazione del ponteggio, disegno esecutivo, verifiche da effettuare prima del montaggio e durante l'uso, modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio con planimetrie e sequenze, misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche, regole da applicare durante l'uso, carichi ammessi, modalità di ancoraggio e tipo di DPI anticaduta impiegati dai montatori con i punti di attacco.

Un PiMUS ben fatto non è una copia del libretto con l'intestazione cambiata. Deve descrivere quel cantiere: dove si appoggiano le basette, come si raggiunge il primo impalcato, in quale sequenza si posano i parapetti, dove si aggancia il montatore, chi coordina le operazioni e come si interviene se un addetto resta sospeso all'imbracatura.