L'articolo 128 prevede che gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, quando sono posti a un'altezza maggiore di 2 metri, abbiano un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2,50 metri. Il sottoponte ha lo scopo di arrestare la caduta di una persona o di un materiale che superi il parapetto o attraversi l'impalcato, limitandone l'altezza. Lo stesso articolo ammette di omettere il sottoponte per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e per lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a cinque giorni; per i ponteggi metallici vale quanto previsto da autorizzazione e libretto.
I ponti a sbalzo, disciplinati dall'articolo 127, sono ammessi solo in casi particolari, quando esigenze di lavoro non consentono un ponteggio normale; devono avere intavolato completo, parapetto e strutture di sostegno ancorate saldamente all'interno della costruzione, non al semplice peso di materiali.
Dove il ponteggio sovrasta marciapiedi, ingressi di negozi o passaggi pedonali si applicano protezioni contro la caduta di materiali verso l'esterno: la mantovana parasassi, inclinata verso l'esterno sul primo livello utile, e i tunnel pedonali coperti. In un centro storico, con passanti a mezzo metro dalle basette, la mantovana e la recinzione al piede non sono un accessorio ma una misura di protezione dei terzi. Il loro montaggio va previsto nel disegno esecutivo, perché modifica i carichi sul ponteggio.