B-SP3 Costruzioni · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 3/50

Noleggio, nolo a freddo e nolo a caldo: obblighi dell'art. 72

In edilizia una parte rilevante delle macchine non è di proprietà dell'impresa: autogru, piattaforme, escavatori di grande taglia e autopompe arrivano spesso a noleggio. L'art. 72 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve consegnarle conformi ai requisiti di sicurezza e attestarne, sotto la propria responsabilità, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.

Nel noleggio senza operatore, detto nolo a freddo, il datore di lavoro che prende in uso la macchina deve comunicare al noleggiatore i nominativi dei lavoratori incaricati di utilizzarla, i quali devono essere formati secondo l'art. 73 e, se l'attrezzatura lo richiede, abilitati. La macchina entra a tutti gli effetti nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice, che ne risponde per l'uso, i controlli quotidiani e la segnalazione dei guasti.

Nel nolo a caldo, invece, il noleggiatore fornisce anche l'operatore: l'autogru arriva con il proprio gruista, la piattaforma con il proprio manovratore. In questo caso il noleggiatore svolge in cantiere un'attività lavorativa propria e la prassi più diffusa nei cantieri soggetti al Titolo IV è che rediga un POS o, quanto meno, che venga gestito come impresa esecutrice ai fini del coordinamento con il CSE. Il RSPP dell'impresa affidataria deve chiarire contrattualmente chi fornisce il piano di sollevamento, chi gestisce l'imbracatura del carico e chi coordina le segnalazioni, perché è proprio nelle zone di confine tra due organizzazioni che nascono molti incidenti.