Gru a torre, autogru, gru su autocarro e piattaforme di lavoro elevabili rientrano tra le attrezzature dell'Allegato VII soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 comma 11. Il procedimento è regolato dal DM 11/04/2011: alla messa in servizio il datore di lavoro comunica l'attrezzatura all'INAIL, che assegna la matricola; la prima delle verifiche periodiche è effettuata dall'INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, mentre le successive sono richieste all'ASL o all'ARPA, dove competente, che provvede entro 30 giorni. Trascorsi tali termini il datore di lavoro può avvalersi di soggetti abilitati iscritti negli elenchi ministeriali.
Per le gru mobili e trasferibili impiegate nel settore costruzioni e per le piattaforme di lavoro elevabili la periodicità prevista dall'Allegato VII è annuale. La verifica accerta la conformità alle istruzioni del fabbricante, lo stato di conservazione e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, ma non sostituisce la manutenzione né i controlli dell'utilizzatore.
C'è un ulteriore obbligo specifico dei cantieri: l'art. 71 comma 8 richiede che le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale dopo l'installazione e a un nuovo controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere. Una gru a torre trasferita da un cantiere all'altro non porta con sé la sicurezza del montaggio precedente. I risultati dei controlli vanno registrati e conservati almeno per i tre anni successivi.