B-SP3 Costruzioni · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 16/50

Linee elettriche aeree: le distanze dell'Allegato IX

Il contatto di gru, autogru, bracci di autopompe o escavatori con linee elettriche aeree è tra gli eventi più gravi dell'edilizia, perché spesso coinvolge non il manovratore, protetto dalla cabina, ma l'imbracatore o chi tocca la macchina da terra. L'art. 117 del D.Lgs. 81/08 vieta di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette a distanze inferiori ai limiti dell'Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee, come la messa fuori tensione concordata con il gestore.

L'Allegato IX, richiamato anche dall'art. 83, fissa le distanze minime in funzione della tensione nominale: 3 metri fino a 1 kV, 3,5 metri oltre 1 e fino a 30 kV, 5 metri oltre 30 e fino a 132 kV, 7 metri oltre 132 kV. La distanza va misurata tenendo conto della posizione più sfavorevole delle parti della macchina e del carico, compresi lo sbandamento della fune, l'oscillazione del carico e il movimento dei conduttori per effetto del vento e della temperatura.

Le misure pratiche comprendono il rilievo delle linee in fase di layout, la richiesta al gestore di informazioni sulla tensione, la limitazione di rotazione e di sbraccio delle gru, la posa di portali o sagome di altezza sui percorsi dei mezzi, la segnalazione a terra della fascia di rispetto. Quando la distanza non può essere garantita, l'unica misura davvero risolutiva è la disattivazione della linea o il suo spostamento, da programmare con largo anticipo.