Con il termine amianto si indica un gruppo di silicati naturali a struttura fibrosa. Il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08, all'articolo 247, ne elenca sei varietà: il crisotilo, appartenente alla famiglia del serpentino, e cinque anfiboli, cioè actinolite, grunerite d'amianto nota come amosite, antofillite, crocidolite e tremolite. Il crisotilo, detto amianto bianco, è stato il più impiegato in edilizia; la crocidolite, o amianto blu, e l'amosite, o amianto bruno, sono considerati i più aggressivi per la forma rigida e aghiforme delle fibre.
La fortuna industriale del materiale derivava da proprietà eccezionali: resistenza al fuoco e al calore, isolamento termico e acustico, resistenza chimica, basso costo, facilità di miscelazione con cemento, resine e bitumi. Per questo è stato inserito in migliaia di prodotti, soprattutto tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta.
La Legge 27 marzo 1992, n. 257, ha vietato in Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono. Il divieto non ha però eliminato il materiale già posato: coperture, tubazioni, serbatoi e pavimenti installati prima del 1992 sono ancora presenti in moltissimi edifici. Di conseguenza oggi l'esposizione professionale riguarda quasi esclusivamente chi interviene su manufatti esistenti: imprese di bonifica, ma anche muratori, idraulici, elettricisti, lattonieri e demolitori che possono incontrare il materiale senza saperlo. Per l'impresa edile ordinaria il vero rischio è proprio l'incontro inatteso.