Le norme specifiche sull'amianto si trovano negli articoli da 246 a 261 del D.Lgs. 81/08. L'articolo 246 stabilisce che il Capo si applica a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto, citando espressamente manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento, nonché le bonifiche delle aree interessate.
L'articolo 248 impone al datore di lavoro, prima di lavori di demolizione o manutenzione, di adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Se esiste il minimo dubbio, si applicano le disposizioni del Capo.
L'articolo 254 fissa il valore limite di esposizione in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto a concentrazioni superiori. La Direttiva (UE) 2023/2668 ha previsto una riduzione del limite a 0,01 fibre per centimetro cubo e, in una fase successiva, il passaggio alla microscopia elettronica con limiti ancora più bassi; gli Stati membri dovevano recepirla entro la fine del 2025. Prima di riportare un valore in un documento aziendale, il RSPP deve quindi verificare il testo vigente dell'articolo 254 e i relativi decreti di recepimento.
L'articolo 251 elenca le misure di prevenzione: numero minimo di esposti, aspirazione alla fonte, pulizia dei locali, imballaggio dei rifiuti in contenitori chiusi ed etichettati.