L'articolo 249 richiede che la valutazione del rischio amianto stabilisca la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive da attuare. Il dato di partenza non è teorico: servono campionamenti e analisi del materiale, eseguiti da laboratori qualificati, per stabilire se l'amianto è presente, di che tipo e in quale stato di conservazione.
Il comma 2 dello stesso articolo introduce le cosiddette ESEDI, esposizioni sporadiche e di debole intensità. Quando la valutazione dimostra che il valore limite non è superato e che le attività rientrano in questa categoria, alcune disposizioni non si applicano: in particolare la notifica dell'articolo 250, la sorveglianza sanitaria dell'articolo 259 e l'iscrizione nel registro degli esposti dell'articolo 260. Rientrano di norma tra le ESEDI brevi interventi di manutenzione su materiali non friabili, la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre sono saldamente legate, l'incapsulamento e il confinamento di materiali in buono stato, la sorveglianza e il campionamento.
L'errore frequente è usare la categoria come scorciatoia per evitare gli adempimenti: la qualificazione deve risultare da una valutazione documentata, con durata degli interventi, tecniche impiegate e, se necessario, misure ambientali. Inoltre le ESEDI non esonerano dalla formazione specifica né dall'uso dei DPI adeguati. Un elettricista che sostituisce un quadro con setti in amianto rientra in questa casistica solo se la procedura evita rotture e polverizzazione.