Il riferimento tecnico per gli edifici in cui l'amianto è ancora in sede è il Decreto ministeriale 6 settembre 1994, che contiene normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica. Il decreto distingue tra materiali integri non suscettibili di danneggiamento, materiali integri ma danneggiabili e materiali danneggiati, e collega a ciascuna condizione una diversa urgenza di intervento.
Per le coperture in cemento-amianto diverse Regioni hanno adottato protocolli basati su un indice di degrado, che tiene conto di fattori come la presenza di crepe e sfaldamenti, la friabilità superficiale, la vicinanza a finestre e aree frequentate e l'età della copertura. Il risultato orienta la scelta tra controllo periodico, intervento entro un certo numero di anni o bonifica immediata.
Quando il materiale resta in opera, il decreto richiede al proprietario di designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione, di tenere una documentazione con l'ubicazione dei materiali e di predisporre un programma di custodia e manutenzione.
I metodi di bonifica sono tre. La rimozione elimina la sorgente ma è l'intervento più delicato durante l'esecuzione. L'incapsulamento consiste nel trattare il materiale con prodotti che penetrano e ricoprono le fibre. Il confinamento interpone una barriera fisica, come una sovracopertura. Incapsulamento e confinamento lasciano l'amianto in sede e impongono controlli nel tempo, con il rischio che un'impresa futura intervenga senza saperlo.