Prima dell'inizio dei lavori che comportano esposizione ad amianto, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, cioè in genere il servizio di prevenzione dell'ASL. L'articolo 250 ne indica il contenuto minimo: ubicazione del cantiere; tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
La notifica va ripetuta ogni volta che una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione, ad esempio quando in corso d'opera si scopre che il materiale è friabile anziché compatto, oppure quando si passa dalla rimozione manuale all'uso di attrezzature meccaniche.
La notifica non autorizza il lavoro e non certifica la correttezza delle procedure: è un'informazione preventiva che consente all'ASL di programmare eventuali controlli. Il datore di lavoro deve inoltre fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti, su richiesta, l'accesso alla documentazione oggetto della notifica.
Nella pratica la notifica separata si incontra soprattutto per le attività che non rientrano nell'obbligo di piano di lavoro, mentre per demolizioni e rimozioni l'invio del piano ne assorbe il contenuto, come si vedrà nella slide successiva. Il RSPP deve evitare l'equivoco opposto: un intervento classificato come ESEDI è esonerato dalla notifica, ma solo se la classificazione è documentata nella valutazione.