L'articolo 256 riguarda i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto. Possono eseguirli solo imprese che rispondono ai requisiti dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, cioè iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10, distinta in 10A per i materiali compatti e 10B per quelli friabili. Un'impresa edile generalista non iscritta non può rimuovere nemmeno poche lastre di una tettoia.
Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori. Il comma 4 ne elenca i contenuti: rimozione dell'amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, salvo il caso in cui ciò costituisca un rischio maggiore; fornitura ai lavoratori di idonei DPI; verifica dell'assenza di rischi da amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori; adeguate misure di protezione e decontaminazione del personale; misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; misure da adottare quando è previsto il superamento del valore limite; natura dei lavori, data di inizio e durata presunta; luogo; tecniche lavorative; caratteristiche delle attrezzature.
Copia del piano è inviata all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale termine l'organo non formula motivata richiesta di integrazione o modifica e non rilascia prescrizione operativa, i lavori possono iniziare. Per lavori di urgenza il termine non si applica, ma va indicato anche l'orario di inizio. L'invio del piano sostituisce gli adempimenti di notifica dell'articolo 250.