L'articolo 258 impone una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari, per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. Il contenuto minimo riguarda proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute, inclusa l'azione sinergica del fumo, tipi di prodotti che possono contenerlo, operazioni che comportano esposizione, procedure di lavoro sicure, ruolo e uso dei DPI, procedure di emergenza e di decontaminazione, smaltimento dei rifiuti, sorveglianza sanitaria.
Per gli addetti alle bonifiche la formazione professionale è disciplinata dal DPR 8 agosto 1994, che prevede un corso di livello operativo per i lavoratori addetti e un corso di livello gestionale per chi dirige le attività, rispettivamente di 30 e di 50 ore, organizzati secondo le disposizioni regionali e conclusi con il rilascio di un titolo di abilitazione. Il capocantiere di un'impresa di bonifica deve quindi avere il titolo gestionale, non solo quello operativo.
L'articolo 259 prevede la sorveglianza sanitaria prima dell'esposizione e almeno ogni tre anni, o con la periodicità fissata dal medico competente, oltre che alla cessazione del rapporto, quando il medico fornisce indicazioni sulla necessità di controlli successivi. L'articolo 260 prevede l'iscrizione dei lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 243, con la trasmissione delle informazioni previste e la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione. Restano esclusi da questi due obblighi gli interventi correttamente classificati come ESEDI.