B-SP3 Costruzioni · Blocco 4/4 (12–16 h) · Slide 15/50

Silice cristallina respirabile: definizione e normativa

La silice è il biossido di silicio, uno dei composti più diffusi nella crosta terrestre. Si presenta in forma amorfa o cristallina; tra le forme cristalline la più comune è il quarzo, seguita dalla cristobalite e dalla tridimite. La silice cristallina è presente in sabbia, ghiaia, arenaria, granito, porfido, calcestruzzo, malta, laterizi, piastrelle e in molti agglomerati artificiali.

Il pericolo nasce dalla polvere fine prodotta dalle lavorazioni. La frazione respirabile è costituita dalle particelle abbastanza piccole da raggiungere gli alveoli polmonari, invisibili a occhio nudo: la nuvola di polvere che si vede durante un taglio è un indicatore, ma l'assenza di polvere visibile non garantisce l'assenza di esposizione.

Sul piano normativo il passaggio decisivo è il D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/2398. Il decreto ha inserito nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, che diventano quindi processi cancerogeni ai fini del Titolo IX, Capo II. Nell'Allegato XLIII è stato introdotto un valore limite di esposizione professionale di 0,1 milligrammi per metro cubo, riferito alla frazione respirabile e a una media di otto ore.

Ne consegue che, in edilizia, la silice non è più solo una polvere fastidiosa da gestire con buon senso: comporta l'applicazione degli obblighi previsti per i cancerogeni, compresi la valutazione specifica, la priorità della riduzione alla fonte e, dove ricorrono i presupposti, il registro degli esposti.