B-SP3 Costruzioni · Blocco 4/4 (12–16 h) · Slide 18/50

Silice e Capo II del Titolo IX: gli obblighi che scattano

Una volta che la lavorazione rientra nell'Allegato XLII, l'impresa edile deve applicare le regole del Titolo IX, Capo II, dedicato agli agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione. L'articolo 235 stabilisce una gerarchia rigida: prima di tutto evitare o ridurre l'uso, sostituendo il processo con uno meno pericoloso; se non è possibile, operare in sistema chiuso; se nemmeno questo è possibile, ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile e comunque non oltre il valore limite.

L'articolo 236 richiede una valutazione che consideri le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e frequenza, i quantitativi, la concentrazione e la capacità di penetrare nell'organismo. La valutazione va ripetuta in occasione di modifiche significative del processo e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali sono indicate dall'articolo 237: limitare il numero di esposti, progettare processi che riducano la dispersione, aspirazione localizzata, misurazioni per individuare tempestivamente esposizioni anomale, segnaletica e delimitazione delle aree, divieto di fumare, mangiare e bere, pulizia regolare. L'articolo 242 riguarda la sorveglianza sanitaria, il 243 il registro degli esposti, in cui vanno iscritti i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute.

Per stimare l'esposizione si ricorre a campionamenti personali della frazione respirabile, con strategia di misura conforme alla UNI EN 689, sulle mansioni più rappresentative.