B-SP3 Costruzioni · Blocco 4/4 (12–16 h) · Slide 21/50

Lavorare con il traffico aperto: il perimetro del DI 22 gennaio 2019

Chi lavora sulla carreggiata o ai suoi margini mentre i veicoli continuano a transitare è esposto a un rischio che l'impresa non controlla direttamente: il comportamento di conducenti distratti, veloci, abbagliati o semplicemente sorpresi dalla presenza del cantiere. L'investimento da parte di un veicolo estraneo è una delle cause più gravi di infortunio mortale nei lavori stradali.

Per questo l'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/08 ha previsto un decreto dedicato ai criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Il provvedimento oggi vigente è il decreto interministeriale 22 gennaio 2019, che ha sostituito il precedente decreto del 4 marzo 2013 e si articola in un allegato con i criteri tecnici e in un allegato sulla formazione.

Il campo di applicazione non si limita ai grandi cantieri autostradali. Rientrano tutte le attività che si svolgono in presenza di traffico: rifacimento di pavimentazioni, rappezzi, posa di sottoservizi, manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio del verde lungo le banchine, ispezioni su ponti e gallerie, lavori sulle reti di gas, acqua, energia e telecomunicazioni, rilievi topografici sulla sede stradale.

Per un'impresa edile che normalmente lavora in aree recintate, la conseguenza pratica è che anche un intervento di poche ore su un marciapiede o un allaccio su strada comunale richiede personale formato secondo il decreto e una segnaletica conforme agli schemi previsti.