L'articolo 2 del DPR 177/2011 stabilisce che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati. I requisiti sono cumulativi: integrale applicazione delle disposizioni sulla valutazione dei rischi, sulla sorveglianza sanitaria e sulle misure di gestione delle emergenze; presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in questi ambienti, esperienza che deve possedere obbligatoriamente chi svolge le funzioni di preposto; informazione e formazione specifica di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se impiegato nelle attività; possesso di DPI, strumentazione e attrezzature idonei; addestramento di tutto il personale all'uso dei DPI, all'applicazione delle procedure e alle attività di soccorso; regolarità contributiva attestata dal DURC; integrale applicazione del contratto collettivo.
Se nelle attività è impiegato personale con contratti diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato, questi contratti devono essere certificati secondo il D.Lgs. 276/2003. Il subappalto è ammesso solo se autorizzato espressamente dal datore di lavoro committente e certificato con le stesse modalità.
La conseguenza pratica per l'impresa edile è netta: se non possiede questi requisiti, non può far entrare i propri lavoratori in una cameretta fognaria, nemmeno per pochi minuti, e deve affidare l'intervento a un'impresa qualificata. Il mancato rispetto delle regole fa venir meno la qualificazione.