L'articolo 3 del DPR 177/2011 attribuisce compiti precisi al datore di lavoro committente, cioè il soggetto che affida i lavori nel proprio ambito. Prima dell'accesso, tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il suo datore di lavoro se partecipa, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal committente su caratteristiche dei luoghi, rischi esistenti, compresi quelli derivanti da precedenti utilizzi, e misure di prevenzione ed emergenza adottate. L'attività di informazione deve durare un tempo sufficiente e adeguato allo scopo e comunque non inferiore a un giorno.
Il committente individua inoltre un proprio rappresentante, con competenze e formazione adeguate, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori dell'appaltatore e che limiti il rischio da interferenza. Durante tutte le fasi delle lavorazioni deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi, comprensiva della fase di soccorso e del coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del fuoco.
In un cantiere edile il ruolo di committente si sovrappone a quello del Titolo IV: il gestore della rete fognaria, un condominio, uno stabilimento che commissiona la bonifica di una vasca. Le informazioni previste dal DPR 177 devono confluire nel PSC e nel POS e, quando il lavoro avviene in un'azienda in esercizio, nel DUVRI. Il RSPP dell'impresa appaltatrice deve pretenderle, non attenderle.