B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 7/50

Misure tecniche, organizzative e igieniche degli artt. 272-274

L'art. 272 elenca le misure generali: evitare l'uso di agenti nocivi se il tipo di attività lo consente, limitare al minimo il numero di lavoratori esposti, progettare processi e controlli tecnici che riducano la diffusione, adottare misure collettive e, se non basta, individuali, usare il segnale di rischio biologico, elaborare procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana, definire procedure di emergenza e verificare la presenza di agenti fuori dal contenimento primario.

L'art. 273 riguarda le misure igieniche: servizi sanitari adeguati con docce se necessario, prodotti per la detersione della cute, indumenti protettivi riposti separatamente dagli abiti civili, DPI controllati, puliti e riparati o sostituiti dopo l'uso, divieto di assumere cibi, bevande e fumare nelle aree di lavoro a rischio. L'art. 274 aggiunge per le strutture sanitarie e veterinarie la valutazione dello stato di salute dei pazienti per individuare chi richiede misure particolari e la definizione di procedure di decontaminazione e disinfezione.

Applicato a una RSA, questo significa ad esempio: spogliatoi con armadietti a doppio scomparto, divieto di indossare la divisa fuori dalla struttura, distributori di soluzione alcolica in ogni stanza e nei carrelli, una stanza dedicata alla preparazione dei farmaci separata dai locali sporchi, un locale vuotatoio con lava padelle termodisinfettore. Sono scelte strutturali che il RSPP deve portare alla direzione quando si progetta o si ristruttura.