Il DPR 15 luglio 2003, n. 254, regola la gestione dei rifiuti sanitari. Sono rifiuti pericolosi a rischio infettivo quelli provenienti da ambienti di isolamento infettivo e quelli contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità visibile, oltre a determinate categorie di materiali come i taglienti usati. In RSA rientrano tipicamente medicazioni intrise di essudato o sangue, sacche, deflussori, cateteri e i contenitori per aghi; i normali presidi per incontinenza non provenienti da isolamento infettivo seguono invece le indicazioni regionali e aziendali.
I rifiuti infettivi si raccolgono in un imballaggio a perdere, con un sacco interno e un contenitore esterno rigido, chiuso in modo definitivo e recante la scritta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e il simbolo del rischio biologico. Il deposito temporaneo non deve superare i cinque giorni dalla chiusura del contenitore; per quantità inferiori a duecento litri il termine può essere esteso fino a trenta giorni. Il locale di deposito deve essere identificato, chiuso, lavabile, non accessibile ai residenti.
Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, gli eventi tipici sono: il contenitore riempito oltre il limite e chiuso a forza, il sacco che si buca durante il trasporto lungo le scale, la lesione dell'addetto delle pulizie che comprime manualmente il contenuto. Il RSPP verifica la posizione dei contenitori, il percorso di trasporto, la formazione specifica e che la ditta di raccolta sia inserita nella gestione delle interferenze.