Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19, ha recepito la Direttiva 2010/32/UE, che a sua volta attua l'accordo quadro sottoscritto a livello europeo dalle parti sociali del settore ospedaliero e sanitario per la prevenzione delle ferite da taglio o da punta. Il decreto ha inserito nel D.Lgs. 81/08 il Titolo X-bis, composto dagli articoli da 286-bis a 286-septies, che integra senza sostituirlo il Titolo X sugli agenti biologici.
L'art. 286-bis fissa l'obiettivo: garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro, prevenire le ferite causate da dispositivi medici taglienti e proteggere i lavoratori esposti. Il campo riguarda tutti i lavoratori che operano nel settore sanitario sotto la direzione e supervisione del datore di lavoro, compresi tirocinanti, apprendisti, personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono attività nella struttura. L'art. 286-ter fornisce le definizioni, tra cui quella di dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare.
Per la RSA che eroga prestazioni infermieristiche e mediche il riferimento al Titolo X-bis è diretto. La norma non introduce un documento separato: la valutazione dei rischi da taglienti fa parte del DVR. Introduce però contenuti obbligatori precisi, che consentono all'organo di vigilanza di verificare se la struttura abbia davvero analizzato il problema e non si sia limitata a distribuire guanti e contenitori.