L'art. 279 stabilisce che, se la valutazione evidenzia un rischio per la salute, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. In una RSA questo comprende di fatto infermieri, operatori socio-sanitari e, in base alla valutazione, fisioterapisti, addetti alle pulizie e alla lavanderia. Il medico competente definisce il protocollo sanitario: anamnesi infettivologica e vaccinale, accertamenti sierologici per epatite B, eventualmente per morbillo, rosolia, varicella e parotite, screening per la tubercolosi secondo il rischio della struttura.
Il comma 2 prevede che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotti misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali sono richieste misure speciali di protezione in funzione delle loro condizioni di salute. Tali misure comprendono la messa a disposizione di vaccini efficaci, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 42, cioè con adibizione ad altra mansione compatibile ove possibile.
Il comma 3 stabilisce che, se un lavoratore risulta affetto da una malattia o anomalia imputabile all'esposizione, il medico competente lo comunica al datore di lavoro, che effettua una nuova valutazione del rischio, e gli altri lavoratori esposti vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il RSPP deve fare in modo che il medico competente riceva in tempo reale le informazioni su focolai, punture e nuovi residenti con infezioni rilevanti.