B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 33/50

Registro degli esposti e registro dei casi: artt. 280 e 281

L'art. 280 prevede che i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici dei gruppi 3 o 4 siano iscritti in un registro, nel quale sono riportati per ciascuno l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il medico competente; il RSPP e il RLS vi hanno accesso. Copia è trasmessa all'INAIL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando loro le variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni volta che ne facciano richiesta.

Il registro va conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività che espone ad agenti biologici; nel caso di agenti che possono provocare infezioni persistenti o latenti, o malattie con lunga incubazione o recrudescenti, il periodo arriva a quaranta anni. Il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici, previsto dall'art. 281, è invece tenuto a livello nazionale dall'INAIL.

Nelle strutture sanitarie l'applicazione dell'art. 280 è stata a lungo oggetto di interpretazioni diverse, proprio perché l'esposizione non è deliberata ma potenziale. Una prassi diffusa e difendibile è iscrivere nel registro gli operatori che hanno subito un'esposizione documentata ad agenti del gruppo 3, come una puntura da fonte positiva per epatite C o un contatto non protetto con un caso di tubercolosi contagiosa. La scelta va motivata nel DVR e concordata con il medico competente.