Il riferimento di legge è il Titolo VI del D.Lgs. 81/08, artt. 167-171, che definisce movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. La definizione dell'art. 167 comprende quindi anche la persona assistita. L'art. 168 impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale; quando non è possibile evitarla, deve valutare il rischio e ridurlo tenendo conto dell'Allegato XXXIII.
L'Allegato XXXIII richiama le norme della serie ISO 11228 come criteri di riferimento. Queste però sono costruite per oggetti: la 11228-1 per sollevamento e trasporto, la 11228-2 per traino e spinta, la 11228-3 per i movimenti ripetitivi. Per la movimentazione di persone in ambito sanitario è stato pubblicato il rapporto tecnico ISO/TR 12296, che descrive i metodi di valutazione specifici, tra cui il metodo MAPO, e fornisce indicazioni su ausili, ambienti e organizzazione.
Gli artt. 169 e 170 completano il quadro con l'obbligo di informazione, formazione e addestramento sul corretto uso delle attrezzature e sulle modalità di esecuzione, e con le sanzioni. La sorveglianza sanitaria discende dall'art. 41 quando la valutazione evidenzia un rischio. In pratica il DVR di una RSA che liquidi la movimentazione pazienti con il solo calcolo NIOSH è metodologicamente sbagliato e va rifatto.