B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 2/3 (4–8 h) · Slide 17/50

Sorveglianza sanitaria e idoneità con limitazioni per gli OSS

Quando la valutazione evidenzia un'esposizione non trascurabile, cioè in pratica in quasi tutte le RSA con ospiti non autosufficienti, gli operatori addetti all'assistenza vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 168. Il medico competente imposta un protocollo con visita preventiva e periodica, anamnesi mirata sui disturbi del rachide e degli arti superiori ed eventuali accertamenti; la periodicità viene stabilita in funzione dell'indice di rischio e della condizione del singolo lavoratore.

Il problema pratico più rilevante per la struttura è la gestione dei giudizi di idoneità con limitazioni, come il divieto di movimentare pazienti non collaboranti senza ausilio o l'esclusione dalle manovre di sollevamento. In un nucleo con un organico ridotto, due o tre operatori limitati possono rendere difficile organizzare i turni, e la tentazione è di ignorare la limitazione nei momenti di carenza. È una scelta che espone il datore di lavoro e i preposti a gravi responsabilità e il lavoratore a un aggravamento.

La soluzione passa da una buona dotazione di ausili, che rende compatibili molte limitazioni con la mansione, e da una pianificazione dei turni che tenga conto dei giudizi. Il coordinatore deve conoscere le limitazioni in vigore e il servizio di prevenzione dovrebbe ricevere dal medico competente i dati aggregati anonimi, utili a capire se in un nucleo la frequenza di disturbi è più alta che negli altri, segnale che la valutazione va rivista.