Quando la valutazione evidenzia un'esposizione non trascurabile, cioè in pratica in quasi tutte le RSA con ospiti non autosufficienti, gli operatori addetti all'assistenza vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 168. Il medico competente imposta un protocollo con visita preventiva e periodica, anamnesi mirata sui disturbi del rachide e degli arti superiori ed eventuali accertamenti; la periodicità viene stabilita in funzione dell'indice di rischio e della condizione del singolo lavoratore.
Il problema pratico più rilevante per la struttura è la gestione dei giudizi di idoneità con limitazioni, come il divieto di movimentare pazienti non collaboranti senza ausilio o l'esclusione dalle manovre di sollevamento. In un nucleo con un organico ridotto, due o tre operatori limitati possono rendere difficile organizzare i turni, e la tentazione è di ignorare la limitazione nei momenti di carenza. È una scelta che espone il datore di lavoro e i preposti a gravi responsabilità e il lavoratore a un aggravamento.
La soluzione passa da una buona dotazione di ausili, che rende compatibili molte limitazioni con la mansione, e da una pianificazione dei turni che tenga conto dei giudizi. Il coordinatore deve conoscere le limitazioni in vigore e il servizio di prevenzione dovrebbe ricevere dal medico competente i dati aggregati anonimi, utili a capire se in un nucleo la frequenza di disturbi è più alta che negli altri, segnale che la valutazione va rivista.