B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 3/3 (8–12 h) · Slide 5/50

Classificazione dei lavoratori esposti e limiti di dose

Il D.Lgs. 101/2020 distingue tra lavoratori non esposti e lavoratori esposti. È esposto chi, per l'attività svolta, è suscettibile di ricevere una dose efficace superiore a 1 millisievert in un anno solare, cioè il limite fissato per la popolazione. I lavoratori esposti si suddividono a loro volta in due categorie. Rientrano nella categoria A quelli che possono superare 6 millisievert di dose efficace all'anno, oppure tre decimi dei limiti di dose equivalente per cristallino, pelle o estremità. Tutti gli altri esposti sono in categoria B.

I limiti per i lavoratori esposti sono di 20 millisievert all'anno di dose efficace. Per il cristallino il limite di dose equivalente è anch'esso di 20 millisievert annui, valore drasticamente ridotto rispetto alla normativa precedente dopo che gli studi epidemiologici hanno mostrato l'insorgenza di cataratta a dosi più basse di quanto si ritenesse. Per pelle ed estremità il limite è di 500 millisievert annui.

La classificazione la decide l'esperto di radioprotezione sulla base delle stime di dose, non il datore di lavoro per convenienza. Un tecnico di radiologia che esegue solo radiografie tradizionali in sala comandi schermata ricade tipicamente in categoria B o tra i non esposti; un medico che lavora in emodinamica o in radiologia interventistica accanto al paziente, con le mani vicine al fascio, è spesso in categoria A. Dalla categoria discendono la sorveglianza sanitaria, il tipo di dosimetria e la frequenza delle valutazioni individuali.