Le radiazioni non ionizzanti non hanno energia sufficiente a ionizzare la materia, ma possono produrre effetti biologici diversi: riscaldamento dei tessuti, stimolazione di nervi e muscoli, danni a occhi e pelle. Il D.Lgs. 81/08 le disciplina nel Titolo VIII, con due capi dedicati. Il Capo IV riguarda i campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, riscritto dal D.Lgs. 159/2016 che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE. Il Capo V riguarda le radiazioni ottiche artificiali, cioè ultravioletto, visibile e infrarosso, compresi i laser.
In sanità le fonti principali sono la risonanza magnetica, gli apparecchi di fisioterapia che usano campi elettromagnetici a scopo terapeutico, gli elettrobisturi, i laser chirurgici, dermatologici e fisioterapici, le lampade ultraviolette per la disinfezione. Ogni fonte ha caratteristiche proprie: la risonanza produce un campo magnetico statico intenso e permanente, la diatermia irradia energia a radiofrequenza nell'ambiente circostante, il laser concentra energia in un fascio sottile che può danneggiare la retina anche per riflessione.
La valutazione segue la logica generale degli agenti fisici: identificazione delle sorgenti, consultazione dei dati del fabbricante e delle banche dati, eventuali misure, confronto con valori di azione e valori limite, individuazione dei lavoratori particolarmente sensibili. Le norme tecniche e le linee guida di settore aiutano a evitare misure inutili quando le sorgenti sono note e conformi. Per la risonanza magnetica esiste inoltre una disciplina sanitaria specifica che si affianca al Titolo VIII.