Molte strutture sanitarie esistenti non erano riuscite ad adeguarsi integralmente al DM 18 settembre 2002 nei tempi previsti, spesso per vincoli edilizi o economici. Il DM 19 marzo 2015 ha aggiornato la regola tecnica introducendo un percorso di adeguamento per fasi successive, con scadenze differenziate in base ai requisiti, poi oggetto di proroghe disposte da provvedimenti successivi. Prima di citare una data a un committente occorre quindi verificare la scadenza vigente.
L'idea di fondo è che una struttura non ancora conforme possa continuare a operare solo se compensa le carenze strutturali con un rafforzamento organizzativo e gestionale. Per questo il decreto ha introdotto un apposito titolo dedicato al sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, che la struttura deve adottare durante il percorso. I primi requisiti da realizzare sono quelli a maggiore efficacia e minore impatto, come rivelazione, allarme, gestione e formazione; i requisiti strutturali più onerosi, come compartimentazioni e scale, seguono nelle fasi successive.
Il decreto ha anche rivisto alcune prescrizioni per le strutture di nuova realizzazione e per le ambulatoriali. In pratica, per il RSPP di una struttura in adeguamento la conseguenza principale è che le misure organizzative non sono un accessorio ma un requisito di legge: se la squadra notturna non è dimensionata, se la formazione non è svolta o se i controlli non sono registrati, la struttura perde la condizione che le consente di operare durante la fase transitoria.