Secondo l'articolo 3, l'incidente rilevante è un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Quattro elementi vanno letti con attenzione. Il primo è la grande entità, che distingue l'incidente rilevante da un normale infortunio. Il secondo è lo sviluppo incontrollato, cioè la perdita di controllo del processo o del contenimento. Il terzo è il pericolo anche differito, che comprende per esempio la contaminazione di una falda che si manifesta mesi dopo. Il quarto è la possibilità che i danni restino interni allo stabilimento: un'esplosione che colpisce solo i lavoratori è comunque un incidente rilevante.
Altrettanto importante è la definizione di presenza di sostanze pericolose. Si considera non solo la quantità reale, ma anche quella prevista, per esempio la capacità massima autorizzata di un serbatoio, e quella che si reputa possa essere generata in seguito alla perdita di controllo dei processi, compresa l'attività di deposito. Un reattore che in condizioni anomale può produrre un gas tossico deve quindi essere considerato anche per ciò che potrebbe formarsi. Calcolare l'inventario sui consumi medi, anziché sulle capacità massime, è uno degli errori più frequenti nelle autovalutazioni.