Per alcune sostanze di uso molto diffuso il legislatore ha fissato quantità limite specifiche, che prevalgono su quelle della categoria CLP di appartenenza. Si tratta della parte 2 dell'Allegato 1, che comprende fra le altre nitrato di ammonio in diverse forme, cloro, idrogeno, ossigeno, ammoniaca anidra, metanolo, gas liquefatti infiammabili compreso il GPL, gas naturale, acetilene, ossido di etilene, formaldeide e i prodotti petroliferi.
Alcuni valori ricorrenti nella pratica. Il GPL e i gas liquefatti infiammabili di categoria 1 o 2 hanno soglie di 50 e 200 tonnellate. Il cloro, per la sua elevata tossicità, ha soglie di 10 e 25 tonnellate. L'idrogeno di 5 e 50 tonnellate. L'ammoniaca anidra di 50 e 200 tonnellate. L'ossigeno di 200 e 2000 tonnellate. Il metanolo di 500 e 5000 tonnellate. I prodotti petroliferi e i combustibili alternativi, cioè benzine, nafte, cherosene, gasoli e oli combustibili pesanti, hanno soglie di 2500 e 25000 tonnellate.
Se una sostanza è nominata nella parte 2 si usa quella soglia e non quella della categoria; tuttavia la sostanza va comunque conteggiata nelle sommatorie per gruppo di pericolo. Un esempio pratico: un deposito costiero con 30000 tonnellate di gasolio è stabilimento di soglia superiore per effetto della sola voce prodotti petroliferi, mentre un'azienda che stocca 60 tonnellate di GPL per uso di processo risulta di soglia inferiore. Prima di qualsiasi conclusione occorre comunque consultare il testo vigente dell'allegato.