B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 18/50

Gli obblighi generali del gestore secondo l'articolo 12

L'articolo 12 contiene l'obbligo cardine: il gestore è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. Il secondo comma aggiunge un elemento spesso sottovalutato: il gestore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di aver adottato tali misure, in particolare in occasione delle ispezioni e dei controlli.

Questo principio di dimostrabilità ha conseguenze organizzative concrete. Non basta che una valvola di sicurezza sia stata tarata: deve esistere il certificato di taratura, la registrazione nel programma di manutenzione e la traccia di chi ha verificato il ripristino dell'impianto. Non basta che gli operatori sappiano come intervenire: deve risultare la formazione erogata, con contenuti, durata e verifica dell'apprendimento.

La formula «tutte le misure necessarie» richiama il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, già presente nell'articolo 2087 del codice civile e nell'articolo 15 del D.Lgs. 81/08. In ambito Seveso si traduce in un continuo confronto con le migliori tecniche disponibili e con le norme tecniche di settore.

In un audit l'RSPP può applicare un test molto semplice: per ogni misura dichiarata nella documentazione Seveso, chiedersi dove sia la prova documentale della sua esistenza e della sua efficacia. Le misure prive di evidenza, agli occhi di un ispettore, sono misure che non esistono.