L'articolo 14 obbliga il gestore di ogni stabilimento soggetto, di soglia inferiore e superiore, a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, indicata con la sigla PPIR. È il documento con cui il vertice aziendale dichiara obiettivi e principi d'azione in materia di prevenzione e si impegna ad attuarli con risorse adeguate.
La politica deve essere proporzionata ai pericoli di incidente rilevante dello stabilimento e deve garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità della direzione e l'impegno al miglioramento continuo del controllo dei pericoli. Deve essere attuata tramite il sistema di gestione della sicurezza, secondo i principi dell'Allegato 3 e le linee guida dell'Allegato B.
Il documento non è una dichiarazione generica da appendere in bacheca. Un buon testo cita i pericoli specifici dello stabilimento, per esempio il rilascio di ammoniaca dall'impianto frigorifero o l'incendio di pozza nel parco serbatoi, fissa obiettivi misurabili e indica come il gestore verificherà il loro raggiungimento.
La politica va tenuta a disposizione delle autorità, riesaminata periodicamente e aggiornata quando cambiano le condizioni dello stabilimento, l'organizzazione o le conoscenze tecniche. Per gli stabilimenti di soglia superiore confluisce nel rapporto di sicurezza; per quelli di soglia inferiore è uno dei documenti centrali esaminati in ispezione.